Note legali · Condizioni · ParlAIment
Condizioni Generali di Contratto
Versione informativa. La presente versione italiana è fornita a titolo di cortesia. La versione vincolante è il testo tedesco disponibile su airia.systems/de/legal/agb; in caso di discordanza prevale la versione tedesca.
§ 1 · Ambito di applicazione, parti contraenti
(1) Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito: "CG") si applicano a tutti i contratti tra AIRIA Systems GmbH (di seguito: "AIRIA") e i suoi clienti aventi a oggetto la fornitura del Software ParlAIment in modalità Software-as-a-Service (abbonamento, "Modello A") o il conferimento di diritti d'uso su una determinata versione principale con prestazione continuativa di hosting e operatività (licenza perpetua, "Modello B"), nonché a tutte le prestazioni correlate (in particolare onboarding, connettori, formazione).
(2) Cliente ai sensi delle presenti CG è esclusivamente un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (BGB — Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico. Non vengono conclusi contratti con consumatori (§ 13 BGB).
(3) Condizioni generali del Cliente difformi, contrarie o integrative non divengono parte del contratto, salvo che AIRIA ne abbia espressamente accettato l'applicabilità per iscritto. Le presenti CG si applicano in via esclusiva anche qualora AIRIA, a conoscenza di condizioni contrarie o difformi, esegua la prestazione senza riserve.
(4) In caso di contrasto tra le presenti CG, l'offerta individuale, l'accordo di trattamento dei dati (DPA) ed eventuali Descrizioni dei servizi / SLA, vale il seguente ordine di prevalenza: (1) DPA, (2) offerta individuale o Master Services Agreement, (3) Service Level Annex / TOM-Annex, (4) le presenti CG, (5) altri allegati.
§ 2 · Conclusione del contratto, integrazione delle CG
(1) Le offerte di AIRIA sono non vincolanti, salvo che siano espressamente qualificate come vincolanti. Il contratto si conclude con l'accettazione di un'offerta vincolante da parte del Cliente in forma testuale (§ 126b BGB) o con conferma scritta dell'ordine da parte di AIRIA.
(2) Con la conclusione del contratto il Cliente accetta l'applicabilità delle presenti CG nella versione in vigore al momento della conclusione del contratto. AIRIA mette a disposizione le CG su airia.systems/legal/agb e, su richiesta, in forma testuale.
(3) Modifiche o integrazioni di singole disposizioni contrattuali richiedono, ai fini della loro efficacia, la forma testuale. Ciò vale anche per la modifica del presente requisito di forma testuale.
§ 3 · Oggetto delle prestazioni
(1) AIRIA mette a disposizione del Cliente ParlAIment nella variante di volta in volta concordata (Modello A abbonamento o Modello B licenza perpetua della versione principale contrattualmente convenuta) per l'utilizzo tramite internet. Il livello di servizio (tier — ad es. Research, Parliamentary, Enterprise) concordato nel contratto determina in particolare il numero di utenti, le richieste mensili ("query"), i connettori, lo spazio vettoriale e i livelli di servizio inclusi.
(2) L'ambito funzionale è definito nella Descrizione dei servizi vigente di cui all'Allegato 1. Salvo diversa disciplina ivi prevista, AIRIA è tenuta a fornire la prestazione contrattuale secondo qualità e modalità medie.
(3) AIRIA esercita ParlAIment utilizzando esclusivamente infrastrutture ubicate all'interno dell'Unione europea e gestite da sub-responsabili stabiliti nell'UE. Una modifica di tale prassi è ammissibile solo previa comunicazione al Cliente ai sensi del § 10. Il § 16 (Ubicazione UE) ne disciplina i dettagli.
(4) La disponibilità di ParlAIment è definita in modo esaustivo nel Service Level Annex (Allegato 2); il sistema di service credit ivi disciplinato costituisce la sostituzione esaustiva della riduzione ai sensi del § 11, comma (6), delle presenti CG.
(5) AIRIA non è tenuta a fornire al Cliente codice sorgente, strumenti di build o versioni non compilate del Software. Il Cliente può, dietro accordo separato e a fronte di apposito corrispettivo, disporre il deposito del codice sorgente (software escrow) presso un servizio di deposito indipendente.
§ 4 · Diritto d'uso — Modello A (abbonamento)
(1) Con la conclusione del contratto AIRIA concede al Cliente un diritto d'uso semplice, non esclusivo, non trasferibile e non sub-licenziabile sul Software per la durata contrattualmente convenuta. Il diritto d'uso è limitato al livello di servizio concordato, al numero di utenti concordato, al contingente di query concordato e all'ambito di archiviazione concordato, nonché alle finalità aziendali interne del Cliente.
(2) L'utilizzo avviene mediante accesso tramite rete; non si verifica alcuna riproduzione permanente né alcun download del codice di programma. Il principio di esaurimento ai sensi del § 69c n. 3 frase 2 UrhG (Legge tedesca sul diritto d'autore) non si applica al diritto d'uso di cui al Modello A.
(3) Il diritto d'uso cessa automaticamente con la cessazione del contratto di abbonamento. Qualsiasi ulteriore utilizzo è inammissibile.
(4) I diritti inderogabili del Cliente ai sensi del § 69d UrhG restano impregiudicati.
§ 5 · Diritto d'uso — Modello B (licenza perpetua)
(1) Con il pagamento integrale del canone di licenza AIRIA concede al Cliente un diritto d'uso semplice, non esclusivo, non trasferibile e non sub-licenziabile, illimitato nel tempo, sulla versione principale (vN.x) del Software contrattualmente convenuta. Il diritto d'uso è limitato al livello di servizio concordato, al numero di utenti concordato e alle finalità aziendali interne del Cliente.
(2) La licenza perpetua si estende esclusivamente alla versione principale concordata nel contratto, comprensiva di tutte le minor release e patch di sicurezza di tale versione principale, e non a future versioni principali (vN+1, vN+2, …). Gli aggiornamenti a una nuova versione principale richiedono una licenza di upgrade separata alle condizioni allora in vigore (cfr. § 5, comma (5)).
(3) Prestazione di hosting e operatività. L'esercizio economico del Software da parte di AIRIA (messa a disposizione dell'infrastruttura, manutenzione, supporto, distribuzione delle minor release / patch di sicurezza nell'ambito della versione principale concordata) è remunerato tramite il canone mensile di hosting e operatività. Non è dovuto un canone di manutenzione separato.
(4) L'obbligo di AIRIA di ospitare una determinata versione principale cessa decorsi 24 mesi dalla disponibilità generale ("General Availability", GA) della successiva versione principale (vN+1 GA). Il diritto d'uso perpetuo del Cliente sulla versione principale contrattualmente convenuta resta impregiudicato. AIRIA si adopererà per offrire al Cliente, alla scadenza di tale termine, un accordo di supporto esteso o di self-hosting economicamente ragionevole alle condizioni allora in vigore. In alternativa, il Cliente può eseguire l'upgrade alla successiva versione principale.
(5) Licenza di upgrade. Il Cliente ha il diritto di eseguire in qualsiasi momento l'upgrade a una versione principale più recente. Il canone della licenza di upgrade è pari al 50 % del canone di licenza di listino in vigore al momento dell'upgrade per il corrispondente livello di servizio. La prestazione di hosting e operatività prosegue senza interruzione anche oltre l'upgrade.
(6) I diritti inderogabili del Cliente ai sensi del § 69d UrhG restano impregiudicati. Il diritto di decompilazione ai sensi del § 69e UrhG sussiste esclusivamente alle ristrette condizioni ivi disciplinate.
§ 6 · Prestazioni di onboarding
(1) Le prestazioni di onboarding (configurazione del tenant, messa a disposizione della VPN, configurazione dei connettori, backfill storico, formazione, consegna del runbook, accompagnamento alla messa in esercizio) sono oggetto di incarico e remunerazione separati. Esse sono configurate come contratto d'opera di servizio ai sensi del § 611 BGB.
(2) AIRIA è tenuta all'esecuzione a regola d'arte delle attività contrattualmente convenute, non al raggiungimento di un determinato risultato economico o funzionale. Non si applica alcuna accettazione ai sensi del § 640 BGB; un'attività denominata "acceptance testing" o "accompagnamento alla messa in esercizio" costituisce un supporto operativo alla messa in esercizio e non rappresenta un'accettazione dell'opera. Il § 631 BGB e i §§ 633 ss. BGB non si applicano alle prestazioni di onboarding.
(3) Le giornate-persona indicate nell'offerta sono valori stimati a fini di calcolo. Qualora l'ambito delle prestazioni si estenda in modo sostanziale, le parti concorderanno un change order in forma testuale, con costi aggiuntivi alla tariffa giornaliera di AIRIA allora in vigore.
§ 7 · Obblighi del Cliente, cooperazione, acceptable use
(1) Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione di AIRIA, in modo tempestivo, tutte le informazioni, gli accessi e le forme di cooperazione necessarie all'erogazione delle prestazioni. I ritardi dovuti alla mancata cooperazione del Cliente sono a carico di quest'ultimo.
(2) Il Cliente gestisce i propri utenti sotto la propria responsabilità nell'ambito del livello di servizio concordato. Egli è tenuto a garantire che solo persone autorizzate accedano alla piattaforma, che le credenziali di accesso siano mantenute riservate e che, in caso di smarrimento, siano immediatamente bloccate. La cessione di credenziali di accesso a terzi è inammissibile.
(3) Il Cliente si impegna a non fare un uso abusivo di ParlAIment, in particolare a non utilizzarla per:
- il caricamento o trattamento di contenuti illeciti o lesivi di diritti;
- il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR (cfr. § 12, comma (4));
- tentativi di eludere l'isolamento del tenant o i meccanismi di sicurezza, query di massa automatizzate al di fuori delle quote concordate o reverse engineering del Software (§ 18, comma (5));
- diffamazione di terzi;
- la creazione di profili personali di valutazione, scoring, comportamentali o di personalità relativi a persone fisiche, nella misura in cui tali profili eccedano la mera reperibilità e analisi di dichiarazioni parlamentari rese pubblicamente.
(4) Il Cliente è tenuto a effettuare un adeguato backup dei propri contenuti, qualora il ripristino dal sistema di backup di AIRIA non sia esigibile o non sia possibile per motivi di protezione dei dati o per ragioni tecniche.
(5) In caso di violazioni del comma (3), AIRIA ha facoltà di inibire senza indugio il trattamento interessato e di intimare al Cliente di porre rimedio alla violazione. Violazioni gravi o reiterate legittimano AIRIA al recesso straordinario ai sensi del § 9, comma (5).
§ 8 · Corrispettivo, condizioni di pagamento, imposte
(1) I corrispettivi risultano dall'offerta individuale o dal listino prezzi di volta in volta vigente. Tutti i prezzi si intendono in euro (EUR) e al netto dell'IVA di legge.
(2) In caso di prestazioni B2B a favore di un'impresa stabilita in un altro Stato membro dell'UE, il luogo della prestazione è nel Paese del destinatario ai sensi dell'art. 44 in combinato disposto con l'art. 196 Direttiva 2006/112/CE, del § 3a, comma (2), UStG (Legge tedesca sull'IVA) e del § 13b UStG (per l'Austria: § 19, comma (1), UStG); si applica il regime del reverse charge. Il Cliente garantisce l'esattezza della propria partita IVA e comunica senza indugio eventuali variazioni. AIRIA emette fatture con l'indicazione "Reverse charge — debito d'imposta del destinatario della prestazione".
(3) Le fatture sono pagabili nette entro 30 giorni dalla data della fattura.
(4) In caso di ritardato pagamento, il Cliente è tenuto a corrispondere interessi di mora pari a 9 punti percentuali oltre il tasso base ai sensi del § 247 BGB. Restano impregiudicate ulteriori pretese risarcitorie.
(5) AIRIA ha facoltà, dopo un'unica diffida infruttuosa e decorso un termine di 21 giorni, di sospendere l'erogazione della prestazione qualora il Cliente sia in mora con crediti non contestati. Il § 9, comma (5) (recesso straordinario), resta impregiudicato.
(6) Compensazione e ritenzione. Il Cliente è legittimato alla compensazione soltanto con crediti non contestati o accertati con sentenza passata in giudicato. Il Cliente può esercitare il diritto di ritenzione solo nella misura in cui il suo controcredito sia fondato sul medesimo rapporto contrattuale e sia non contestato o accertato con sentenza passata in giudicato.
(7) Adeguamento dei prezzi. AIRIA può adeguare i prezzi alla rispettiva data di rinnovo con un preavviso di almeno 60 giorni, in misura non superiore al maggiore tra (i) 3 % annuo o (ii) la variazione dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (IAPC-DE) intervenuta dall'ultimo adeguamento. Adeguamenti eccedenti tale soglia richiedono il consenso del Cliente in forma testuale; in caso di diniego, entrambe le parti hanno diritto a un recesso straordinario alla successiva data di rinnovo.
(8) Le prestazioni eccedenti ("overages" — ad es. richieste oltre il contingente incluso, connettori aggiuntivi, spazio vettoriale aggiuntivo) sono fatturate mensilmente in via posticipata sulla base delle tariffe contrattualmente concordate, anche nei contratti fatturati su base annuale.
§ 9 · Durata del contratto, rinnovo, recesso
(1) Modello A mensile (A.1). Durata del contratto: mensile. Recesso ordinario con preavviso di 30 giorni a fine mese.
(2) Modello A annuale (A.2). Durata minima contrattuale: 12 mesi dalla messa a disposizione. Il contratto si rinnova automaticamente di ulteriori 12 mesi, salvo recesso di una delle parti in forma testuale con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza del periodo.
(3) Modello B (licenza perpetua + Hosting & Operations). Il diritto d'uso perpetuo ai sensi del § 5 è illimitato nel tempo. La prestazione di hosting e operatività ha una durata minima di 12 mesi dalla messa a disposizione e si rinnova automaticamente di ulteriori 12 mesi, salvo recesso di una delle parti in forma testuale con preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza del periodo. Il § 5, comma (4) (cessazione dell'obbligo di hosting 24 mesi dopo la vN+1 GA), resta impregiudicato.
(4) Resta salvo per entrambe le parti il recesso straordinario per giusta causa ai sensi del § 314 BGB / § 543 BGB.
(5) Una giusta causa per AIRIA sussiste in particolare in caso di:
- ritardo del Cliente nel pagamento di crediti non contestati per oltre 14 giorni dalla diffida;
- istanza di insolvenza del Cliente o apertura della procedura di insolvenza;
- violazione sostanziale del § 7 (acceptable use) o del § 12 (obblighi di protezione dei dati);
- violazioni contrattuali sostanziali reiterate o non rimosse entro 30 giorni dalla diffida.
(6) Effetti della cessazione. Con il prodursi degli effetti della cessazione del contratto cessano tutti i diritti d'uso del Cliente ai sensi del § 4, comma (3) (per il Modello A), ovvero la sua legittimazione all'hosting (per il Modello B); il diritto d'uso perpetuo del Cliente ai sensi del § 5 resta impregiudicato. AIRIA restituisce i dati del Cliente ai sensi del § 11 dell'accordo di trattamento dei dati (Allegato DPA-1) o, a scelta del Cliente, li cancella.
(7) Il recesso richiede la forma testuale (§ 126b BGB). Non è richiesta alcuna forma più stringente.
§ 10 · Sub-responsabili
(1) Per l'erogazione della prestazione AIRIA può avvalersi di sub-responsabili. Un elenco aggiornato dei sub-responsabili impiegati è pubblicato su airia.systems/legal/subprocessors e costituisce parte integrante del DPA.
(2) AIRIA informa il Cliente in forma testuale almeno 30 giorni prima dell'attivazione o della sostituzione di un sub-responsabile (mediante e-mail all'indirizzo di contatto indicato nel contratto o tramite l'URL summenzionato con notifica push). Il Cliente può opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione qualora sussistano motivi legittimi attinenti alla protezione dei dati. Le parti si adopereranno per addivenire a una soluzione consensuale; ove ciò non avvenga entro 30 giorni, il Cliente può recedere dalla porzione di prestazione interessata dalla modifica con preavviso di 30 giorni; i corrispettivi già pagati saranno rimborsati pro rata. Al Cliente non spettano in tal caso ulteriori pretese.
(3) I dettagli del sub-trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafi 2 e 4, GDPR sono disciplinati dal DPA (Allegato DPA-1).
§ 11 · Garanzia, service level, conformità
(1) Il contratto SaaS è, per il suo nucleo essenziale, un contratto di locazione ai sensi del § 535 BGB. Nella misura in cui AIRIA eroga prestazioni di onboarding o altre prestazioni di consulenza, a queste si applicano le disposizioni del § 6 (contratto d'opera di servizio).
(2) AIRIA garantisce che il Software corrisponda, durante la vigenza del contratto, alle caratteristiche contrattualmente convenute (Allegato 1, Allegato 2 SLA).
(3) In caso di difetti, al Cliente spetta il diritto all'eliminazione dei vizi ai sensi del § 535, comma (1), frase 2, BGB. AIRIA eliminerà i vizi entro i tempi di risposta e ripristino definiti nello SLA (Allegato 2).
(4) La disponibilità di ParlAIment è definita in modo esaustivo nel Service Level Annex di cui all'Allegato 2. I service credit di cui al Service Level Annex costituiscono compensazione esaustiva per il mancato raggiungimento della disponibilità concordata e sostituzione della riduzione ai sensi del § 536 BGB, nei limiti consentiti dalla legge. Il § 13 delle presenti CG resta impregiudicato.
(5) Responsabilità per vizi originari. La responsabilità oggettiva per vizi materiali originari ai sensi del § 536a, comma (1), BGB è limitata al danno diretto; per il resto si applicano le limitazioni di cui al § 13. La responsabilità per dolo e colpa grave ai sensi del § 13, comma (1), resta impregiudicata.
(6) Cooperazione del Cliente. Presupposto della garanzia per vizi è che il Cliente comunichi i vizi senza indugio in forma testuale dal momento in cui ne è venuto a conoscenza e metta a disposizione le informazioni necessarie all'analisi del vizio.
§ 12 · Protezione dei dati, posizione di puro responsabile, garanzia del Cliente
(1) Ripartizione dei ruoli. Nel trattamento dei dati personali il Cliente è Titolare ai sensi dell'art. 4, n. 7, GDPR; AIRIA è responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 8, art. 28 GDPR. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di trattamento dei dati allegato al presente contratto come Allegato DPA-1.
(2) AIRIA tratta i dati personali esclusivamente sulla base di istruzioni documentate del Cliente e non per finalità proprie. AIRIA non determina le finalità del trattamento. Qualora AIRIA ritenga che un'istruzione violi il diritto applicabile in materia di protezione dei dati, AIRIA ne informa senza indugio il Cliente (art. 28, paragrafo 3, frase 3, GDPR).
(3) Garanzia del Cliente in merito alla base giuridica e all'informativa. Il Cliente garantisce ad AIRIA che:
- egli dispone, per tutti i dati personali che carica, immette o fa trattare in ParlAIment, di una valida base giuridica ai sensi dell'art. 6 GDPR e — ove pertinente — ai sensi dell'art. 9 GDPR; in particolare:
- per gli utenti propri del Cliente (dipendenti, titolari di funzioni del gruppo parlamentare cui viene concesso l'accesso) sussiste una base giuridica ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. b, GDPR (esecuzione di un contratto) o lett. a GDPR (consenso) o una corrispondente base giuridica applicabile a livello di Stato membro;
- per i terzi i cui dati personali siano acquisiti da fonti pubbliche come OpenData Parliament, il Cliente ha verificato e deciso che il trattamento può fondarsi sull'art. 6, paragrafo 1, lett. e, GDPR (interesse pubblico / compito di interesse pubblico) o lett. f GDPR (legittimi interessi) e — per le categorie particolari di dati personali — sull'art. 9, paragrafo 2, lett. e, GDPR (dati resi manifestamente pubblici dall'interessato);
- egli ha fornito o fornirà alle persone interessate le informazioni richieste ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR;
- le proprie istruzioni ad AIRIA non violano il diritto applicabile in materia di protezione dei dati;
- egli risponde direttamente in qualità di Titolare alle richieste degli interessati ai sensi degli artt. 15 ss. GDPR, e AIRIA fornisce assistenza nella risposta unicamente ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, lett. e, GDPR.
(4) Divieto di categorie particolari. Il Cliente non è autorizzato a trattare in ParlAIment categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 GDPR (in particolare dati relativi alla salute, all'orientamento sessuale, alle convinzioni religiose, dati biometrici / genetici), fatta eccezione per (i) dati resi manifestamente pubblici dall'interessato ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lett. e, GDPR (in particolare interventi parlamentari), o (ii) sulla base di un espresso accordo scritto integrativo con AIRIA recante misure di tutela aggiuntive.
(5) Manleva. Il Cliente manleva AIRIA da tutte le sanzioni pecuniarie, le pretese risarcitorie di terzi e i costi diretti documentati in cui AIRIA incorra in conseguenza di una violazione colpevole, da parte del Cliente, della garanzia di cui al comma (3) o del divieto di cui al comma (4), nella misura in cui la violazione non sia riconducibile a un inadempimento di AIRIA. La pretesa di manleva è limitata, in conformità con il § 13, comma (2), delle presenti CG, al doppio del corrispettivo pagato dal Cliente nell'anno contrattuale, per anno contrattuale; restano impregiudicate le pretese di legge ai sensi dell'art. 82 GDPR (in particolare il regresso ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5).
(6) Ubicazione UE. AIRIA tratta i dati personali esclusivamente all'interno dell'Unione europea. Il § 16 ne disciplina i dettagli e la procedura in caso di modifiche.
(7) Per il resto si applicano le disposizioni del DPA (Allegato DPA-1).
§ 13 · Responsabilità
(1) AIRIA risponde senza limiti per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute fondati su un inadempimento colpevole di AIRIA, dei suoi rappresentanti legali o ausiliari, nonché per i danni fondati su un inadempimento doloso o gravemente colposo di AIRIA, dei suoi rappresentanti legali o dirigenti, nonché ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto e in caso di dolosa occultazione di un vizio o di caratteristiche garantite.
(2) Per colpa lieve AIRIA risponde dei danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali), il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sulla cui osservanza il Cliente può regolarmente fare affidamento, e ciò limitatamente al danno tipico e prevedibile in relazione al contratto. Massimali:
- per evento dannoso: dodici volte il corrispettivo mensile concordato per la rispettiva prestazione, con un minimo di € 50.000;
- per anno contrattuale, in via aggregata: il doppio del corrispettivo effettivamente pagato dal Cliente nell'anno contrattuale di riferimento, con un minimo di € 100.000.
Per il resto, la responsabilità di AIRIA per colpa lieve è esclusa.
(3) Sono esclusi, al di fuori dell'ambito di applicazione dei commi (1) e (2), i danni indiretti, i danni consequenziali, il lucro cessante e la perdita di dati. Per la perdita di dati AIRIA risponde, in ogni caso, soltanto nella misura del costo tipico di ripristino che si sarebbe verificato in presenza di un adeguato backup da parte del Cliente ai sensi del § 7, comma (4).
(4) Le limitazioni di responsabilità del presente § 13 non si applicano alle fattispecie di cui al comma (1) e non si applicano alle pretese di cui all'art. 82 GDPR, nella misura in cui queste siano per legge non limitabili. Il § 12, comma (5) (cap di manleva), disciplina la limitazione contrattuale dell'obbligo di manleva che da ciò si discosta.
(5) Nella misura in cui la responsabilità di AIRIA è esclusa o limitata in base ai commi precedenti, ciò vale anche per la responsabilità personale dei suoi rappresentanti legali, dipendenti e ausiliari.
(6) Le pretese del Cliente derivanti da vizi della prestazione si prescrivono in 12 mesi dall'inizio della prescrizione di legge, nella misura in cui non rientrino nel comma (1) o non siano altrimenti disciplinate in modo inderogabile dalla legge.
§ 14 · Diritti di terzi (difesa IP)
(1) AIRIA difende il Cliente, a proprie spese, da pretese di terzi che facciano valere la violazione, mediante l'uso conforme al contratto del Software in Germania o in Austria, di brevetti, diritti d'autore o segreti aziendali di terzi registrati, purché il Cliente (a) notifichi ad AIRIA la pretesa senza indugio in forma testuale, (b) conceda ad AIRIA il controllo esclusivo della difesa e delle trattative transattive e (c) presti adeguata cooperazione.
(2) AIRIA può, a propria scelta, (i) modificare o sostituire il Software in modo da far venire meno la violazione del diritto di privativa senza pregiudicare la funzionalità essenziale, o (ii) acquisire una licenza, o (iii) cessare la porzione di prestazione interessata e restituire pro rata i corrispettivi prepagati e non fruiti. La responsabilità di AIRIA ai sensi del presente § 14 è limitata alle misure di cui ai punti (i)-(iii) nonché alle spese di difesa.
(3) Eccezioni. L'obbligo di difesa di AIRIA viene meno qualora la violazione lamentata si fondi su:
- contenuti, fonti dati o configurazioni che il Cliente abbia istruito AIRIA ad acquisire o trattare;
- l'utilizzo del Software al di fuori dell'ambito contrattualmente convenuto o in violazione del § 7 delle presenti CG;
- la modifica o combinazione del Software da parte del Cliente con software di terzi o contenuti di terzi senza l'espresso consenso di AIRIA.
(4) Manleva reciproca del Cliente. Il Cliente manleva AIRIA dalle pretese di terzi fondate sulle fattispecie di cui al comma (3), nonché dalle pretese fondate sulla violazione della garanzia di cui al § 12, comma (3), o del divieto di cui al § 12, comma (4). Si applicano per analogia le limitazioni di cui al § 12, comma (5), e al § 13.
(5) I risultati generati da ParlAIment sono destinati esclusivamente al supporto dei processi di ricerca, analisi e fact-checking parlamentari. AIRIA non garantisce la completezza sostanziale, l'esattezza o la valutazione giuridica dei contenuti generati dall'AI. Il Cliente resta tenuto a verificare tutti i risultati, prima del loro impiego, sotto la propria responsabilità, sotto il profilo tecnico, giuridico e contenutistico. ParlAIment non sostituisce alcuna consulenza giuridica, politica o specialistica.
§ 15 · Forza maggiore
(1) Nessuna delle parti risponde di un ritardo o della mancata esecuzione del contratto — fatte salve le obbligazioni di pagamento — per effetto di eventi al di fuori del proprio ragionevole controllo, ivi inclusi (in via meramente esemplificativa) guerra, terrorismo, disordini civili, pandemie, provvedimenti dell'autorità, interruzioni di internet, interruzioni di energia o telecomunicazioni, attacchi informatici non imputabili a colpa della parte interessata, nonché interruzioni rilevanti dovute a infrastrutture di terzi utilizzate da AIRIA, ivi inclusi il gestore del data center Hetzner e i fornitori di inferenza AI individuati nell'Allegato D.
(2) La parte interessata informa senza indugio l'altra parte in forma testuale e si adopera, con sforzo ragionevole, per la mitigazione del danno.
(3) Qualora un evento di forza maggiore perduri per oltre 30 giorni consecutivi, ciascuna parte può recedere per giusta causa dalla porzione di prestazione interessata senza obbligo di risarcimento; i corrispettivi prepagati e non fruiti saranno rimborsati pro rata.
§ 16 · Ubicazione UE del trattamento
(1) AIRIA esercita ParlAIment esclusivamente su infrastrutture ubicate all'interno dell'Unione europea e gestite da sub-responsabili stabiliti nell'Unione europea e soggetti alla sovranità giuridica dell'UE.
(2) AIRIA non modificherà la prassi descritta al comma (1) senza un preavviso di almeno 30 giorni in forma testuale al Cliente. In caso di modifica, al Cliente spetta un diritto di recesso straordinario relativamente alla porzione di prestazione interessata ai sensi del § 10, comma (2). Un trasferimento verso Paesi terzi ai sensi degli artt. 44 ss. GDPR avviene soltanto alle condizioni ivi disciplinate e non senza informazione al Cliente.
(3) Il trattamento dei dati nell'ambito dell'inferenza AI avviene esclusivamente presso fornitori stabiliti nell'UE che soddisfano i criteri di sovranità definiti nell'Allegato D. AIRIA, in base alle conoscenze attuali, seleziona esclusivamente fornitori non soggetti ad obblighi noti di sorveglianza statunitense ai sensi del FISA 702 o del CLOUD Act.
§ 17 · Restituzione dei dati e cambio fornitore (EU Data Act, Regolamento (UE) 2023/2854)
(1) Su richiesta del Cliente — in conformità ai requisiti dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2023/2854 — AIRIA supporterà, entro un termine indicato dal Cliente di al massimo due mesi dalla richiesta, il cambio verso un altro fornitore e metterà a disposizione i dati esportabili del Cliente in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
(2) I dati del Cliente e gli asset digitali da esportare sono elencati in modo esaustivo nell'Allegato 3.
(3) Il periodo di transizione è di almeno 30 giorni di calendario; su richiesta del Cliente, esso si estende fino a sette mesi.
(4) Al termine dell'operazione di cambio fornitore, i dati del Cliente sono cancellati ai sensi del § 11 del DPA.
(5) Spese di cambio. Fino al 12 gennaio 2027 saranno addebitati esclusivamente i costi diretti documentati; successivamente non saranno più applicate spese di cambio.
(6) Restano impregiudicati gli obblighi di restituzione dei dati contenuti nell'accordo di trattamento dei dati (art. 28, paragrafo 3, lett. g, GDPR).
§ 18 · Riservatezza, segreti aziendali
(1) Entrambe le parti si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni dell'altra parte contrassegnate come riservate o riconoscibili come tali per il loro contenuto (in particolare i segreti aziendali ai sensi del § 2, n. 1, GeschGehG — Legge tedesca sui segreti aziendali — ovvero del § 26b UWG austriaco) — ivi inclusi (in via meramente esemplificativa) le query e le cronologie di ricerca del Cliente, la sua strategia di ricerca interna, nonché politica di prezzo, architettura, algoritmi e codice sorgente di AIRIA.
(2) Le parti utilizzeranno le informazioni riservate esclusivamente per l'esecuzione del contratto, le proteggeranno con adeguate misure tecniche e organizzative e le comunicheranno soltanto a dipendenti e sub-responsabili sulla base del principio del need-to-know, vincolati a un corrispondente obbligo di riservatezza.
(3) L'obbligo di riservatezza permane per cinque anni dopo la cessazione del contratto; per i segreti aziendali la tutela perdura ulteriormente finché questi si qualifichino come segreti aziendali ai sensi del GeschGehG / UWG.
(4) Sono fatte salve le informazioni che:
- erano già generalmente note prima della comunicazione;
- divengano generalmente note senza colpa della parte ricevente;
- siano lecitamente divulgate alla parte ricevente da un terzo non vincolato da obbligo di riservatezza;
- debbano essere divulgate in forza di un obbligo di legge o dell'autorità, purché la parte divulgante abbia previamente informato l'altra parte — nella misura giuridicamente consentita;
- riguardino il whistleblowing o l'esercizio di legittimi diritti di segnalazione ai sensi del § 5 GeschGehG ovvero delle pertinenti disposizioni di tutela del segnalante.
(5) Reverse engineering. Il Cliente non procederà al reverse engineering, alla decompilazione o al disassemblaggio del Software, salvo che ciò sia consentito da disposizioni di legge inderogabili (in particolare il § 69e UrhG).
(6) Restituzione / distruzione. Al termine del contratto ciascuna parte restituirà o cancellerà / distruggerà definitivamente le informazioni riservate dell'altra parte di cui dispone, ad eccezione delle copie da conservare per motivi giuridici o regolatori.
§ 19 · Disposizioni finali
(1) Forma scritta / forma testuale. Modifiche e integrazioni delle presenti CG e di eventuali pattuizioni individuali richiedono, ai fini della loro efficacia, la forma testuale (§ 126b BGB). Non è richiesta alcuna forma più stringente.
(2) Clausola di salvaguardia. Qualora singole disposizioni delle presenti CG siano o divengano in tutto o in parte inefficaci, l'efficacia delle restanti disposizioni resta impregiudicata. In luogo della disposizione inefficace si applica la disciplina di legge. Le parti sono consapevoli che, secondo la giurisprudenza del BGH (Corte federale tedesca, NJW 2010, 1131), una clausola di salvaguardia non protegge dal § 306, comma (2), BGB; essa costituisce tuttavia un ausilio interpretativo della volontà delle parti.
(3) Cessione. Il Cliente non può cedere il presente contratto senza il preventivo consenso di AIRIA in forma testuale. AIRIA è legittimata a trasferire diritti e obblighi derivanti dal presente contratto, nell'ambito di una ristrutturazione di gruppo o di una cessione del ramo d'azienda, a una società del gruppo o acquirente, purché tale società assuma le obbligazioni contrattuali senza pregiudizio sostanziale per il Cliente.
(4) Comunicazioni. Le comunicazioni ai sensi del presente contratto avvengono in forma testuale (§ 126b BGB), in particolare via e-mail ai rispettivi indirizzi contrattuali indicati. Non è richiesta alcuna forma più stringente.
§ 20 · Diritto applicabile e foro competente
(1) Al presente contratto si applica esclusivamente il diritto della Repubblica federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale privato e con esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili (CISG).
(2) Foro competente in via esclusiva per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso connesse è Berlino, Repubblica federale di Germania. La pattuizione è effettuata in forza del § 38, comma (1), ZPO (Codice di procedura civile tedesco), nonché dell'art. 25 del Regolamento (UE) 1215/2012 (Regolamento Bruxelles I-bis).
(3) Fermo restando quanto previsto al comma (2), AIRIA è legittimata ad agire per il recupero crediti o per la tutela di diritti di proprietà industriale e di segreti aziendali anche presso il foro generale del Cliente.
Allegati
- Allegato 1: Descrizione dei servizi (funzionalità di ParlAIment specifiche per tier, contingenti, connettori)
- Allegato 2: Service Level Annex (SLA — disponibilità, tempi di risposta e ripristino, service credit)
- Allegato 3: Elenco dei dati del Cliente esportabili e degli asset digitali (EU Data Act, art. 25)
- Allegato DPA-1: Accordo di trattamento dei dati (DPA) ai sensi dell'art. 28 GDPR
- Elenco sub-responsabili: aggiornato su airia.systems/legal/subprocessors
Versione CG 1.0, in vigore dal 28 aprile 2026 · AIRIA Systems GmbH · Grünberger Str. 54 · 10245 Berlino · [email protected]